Risposte alla
domande più frequenti (FAQs)
Cliente :
C
Distributore:
D
C: Che cos’è questo servizio BiciSicura ?
D: Si tratta di un’etichetta indelebile da incollare
sulla bici e che riporta un numero univoco, che rappresenta
il numero di targa della sua bicicletta. Tale numero
poi, assieme alle caratteristiche della sua bici ed ai suoi
riferimenti personali, è inserito nel RIB, ovvero
Registro Italiano Bici, a disposizione degli organi di
sicurezza, polizia e vigilanza, per le ricerche e verifiche
sulla proprietà. Esattamente come il PRA per le automobili.
C: Ma questo RIB è un registro governativo ?
D: No. Si tratta di un registro pubblico, ma gestito,
nel totale rispetto della legge sulla Privacy e secondo
stringenti norme di sicurezza ed affidabilità, da un’azienda
privata, EasyTrust s.r.l., depositaria dei marchi
EasyTag, BiciSicura e Registro Italiano Bici. Tale registro
è riconosciuto dagli organi di Sicurezza, Polizia e
Vigilanza come archivio affidabile e sicuro.
C: E se il ladro stacca l’etichetta ? O la ricopre
con un’altra etichetta o la ridipinge ?
D: Se staccata, l’etichetta si autodistrugge,
lasciando impresso il marchio VOID (“mancante” in lingua
inglese), che può essere eliminato solo con detergenti
speciali.
C: Ma il ladro ha tutto il tempo per eliminare
l’etichetta o nasconderla !
D: Sì, è vero, ma non può farlo durante il furto o
comunque prima di aver ricoverato la bici in un luogo
nascosto. Gli serve più tempo.
C: Se però ciò avviene, come si risale al
proprietario ?
D: La targa è solo il primo elemento di protezione e
di identificazione. Un secondo elemento è costituito dal
numero di telaio, che va registrato assieme alla targa.
C: Dove trovo il numero di telaio della mia bici ?
D: Normalmente lo può trovare sotto la scatola del
movimento centrale (dove c’è il perno su cui sono inserite
le staffe). E’ impresso a fuoco ed in bassorilievo sulla
scatola stessa. Per questa caratteristica non è raschiabile
se non a rischio di indebolire e rovinare la scatola in
maniera visibile. Tenga presente che l’abrasione o comunque
la manomissione del numero di telaio costituisce di per sé
già un reato. Addirittura, chiunque viene trovato alla guida
di una bicicletta con il numero di telaio manomesso è
passibile di verifica e di indagine da parte degli organi di
polizia.
C: E se non c’è il numero di telaio ?
D: In tal caso, per la verità poco frequente,
conviene scrivere in numero di targa, con un pennarello
indelebile, sotto la scatola del movimento. Tale numero di
targa si può anche scrivere in altre posizioni, a patto di
indicarlo sulla scheda della bici contenuta nel Registro
Italiano Bici. Esistono inoltre altre soluzioni di rapida
implementazione che si possono conoscere chiamando
l’assistenza clienti EasyTag BiciSicura al numero 199
24.00.51.
C: Supponiamo che il ladro elimini la targa ed
anche il numero di telaio. In tal caso non si potrà più
risalire al proprietario !
D: E’ proprio a questo punto che interviene il terzo
livello di protezione ed identificazione, vale a dire la
fotografia della bici, che va inserita durante la
registrazione della bicicletta.
C: Come vengono utilizzate queste informazioni
dagli Organi di Sicurezza, Polizia e Vigilanza per risalire
al proprietario ?
D: Accedono nella sezione speciale a loro riservata
del sito www.registroitalianobici.it e ricercano la
bicicletta recuperata per numero di targa o per numero di
telaio. Se presente nel RIB, hanno così la
possibilità di visualizzare i dati anagrafici del
proprietario. Cliccando poi sul bottone di segnalazione,
inviano automaticamente al RIB l’avviso di ritrovamento.
Ricevuta la segnalazione, il RIB provvederà a contattare il
proprietario per organizzare il recupero della bici. Laddove
non sia immediatamente disponibile l’accesso al sito, rimane
sempre utilizzabile l’accesso al call center via numero
verde.
Nel caso in cui non siano rintracciabili il numero di targa
o numero di telaio, l’agente può effettuare una ricerca
della bici rubata per provincia/città e quindi sulla base
delle fotografie delle bici visualizzabili tentarne
l’identificazione.
C: Come si fa poi a recuperare la bicicletta ?
D: Occorre distinguere due casi. Se la bici è stata
recuperata dai Carabinieri, dalla Polizia o dai Vigili
urbani, questa verrà trattenuta presso di loro e quindi il
recupero andrà effettuato di persona, presentandosi muniti
di libretto e di denuncia di furto o smarrimento.
C: Che cosa è il libretto ?
D: La confezione che si acquista, oltre alla
etichetta adesiva, contiene anche una scheda che deve essere
compilata a mano con i dati del proprietario e con le
caratteristiche della bicicletta, mentre il numero di targa
lo si trova già pre-stampato. E’ importante portare con sé
il libretto, anch’esso dotato di codice univoco (PSN),
perché assieme alla registrazione contenuta nel RIB
rappresenta il titolo di proprietà. Esattamente come per le
automobili.
C: Se perdo il libretto cosa devo fare?
D: Deve chiedere un duplicato al RIB, Registro
Italiano Bici, al prezzo 15 €, comprese le spese di
spedizione. Senza libretto si corre il rischio che gli
organi pubblici abbiano difficoltà a restituirle al
bicicletta.
C: Quindi basta presentarsi col libretto per
ritirare la bici ?.
D: Non dimenticate però la denuncia. Questa deve
essere sempre compilata in ogni caso ed occorre segnalare al
RIB il furto o smarrimento, accedendo al sito
www.registroitalianobici.it o www.easytag.it , oppure
chiamando il numero verde 800 03 45 17 da linea fissa e 199
24 00 51 da cellulare. Sul sito potete anche trovare dei
facsimile di denuncia da presentare ai vari comandi, dopo
averla debitamente stampata e compilata. Ricordate poi di
indicare gli estremi della denuncia nella scheda della
bicicletta, in modo da facilitare la restituzione della
bicicletta se l’organo che la ritrova non è lo stesso di
quello a cui è stata presentata la denuncia.
C: Se non ho fatto la denuncia cosa succede ?
D: Sta alla discrezionalità del comando procedere o
meno alla restituzione della bici. Ma conviene non
rischiare. Quindi fate sempre la denuncia.
C: Devo pagare qualcosa per il ritiro ?
D: Dipende dai vari comandi. Normalmente non si paga
nulla se la bicicletta è stata ritrovata direttamente da un
loro ufficiale. Mentre se è stata consegnata a loro da un
privato cittadino che ha effettuato la segnalazione di
ritrovamento, occorrerà pagare il premio allo stesso (minimo
20 €). Ovviamente il pagamento del premio non coinvolge i
comandi in quanto trattasi di transazione privata, prevista
dal codice civile.
C: Qual è l’altro modo di ritrovamento ?
D: Si tratta del caso in cui il ritrovamento viene
fatto da un privato cittadino. Poiché sulla targa vi è
indicato “ricompensa per restituzione”, prevista tra l’altro
anche dal Codice Civile (Artt. 927-928-929), chi la ritrova
può segnalarla al registro italiano bici, sempre via sito
web o via numero verde (per garantirsi la ricompensa) e
quindi consegnarla agli organi di sicurezza, polizia e
vigilanza .
Se la consegna ai suddetti organi avviene senza aver prima
segnalato il ritrovamento al RIB, il ritrovatore rischia di
non poter reclamare poi la ricompensa. E’ possibile anche
che effettui solo la segnalazione al registro e trattenga la
bici presso di sé in attesa del recupero da parte del
proprietario. Nel caso in cui però il ritrovatore e/o il
proprietario vogliano rimanere nell’anonimato, il RIB dovrà
incaricare una terza parte per il recupero e, a carico del
proprietario, vi saranno le spese di spedizione, oltre al
premio riconosciuto al ritrovatore (al minimo pari a 20 €).
C: Alla fine quali costi devo sostenere ?
D: Nulla, se il ritrovamento è fatto direttamente
dagli organi di polizia; 20 € se è fatto da un privato
cittadino che reclama il premio. Più l’eventuale premio che
ha messo liberamente in palio Lei come proprietario.
C: Tornando alla registrazione, come faccio a
registrare la foto della bici ?
D: Scattando la foto con una fotocamera digitale ed
inserendola sul sito web tramite il proprio computer.
Oppure, più agevolmente, registrando la bici attraverso un
semplice messaggio MMS inviato al n. 347 8775 258,
attivabile con un qualsiasi telefonino dotato di fotocamera.
C: Cosa pago con il prezzo dell’etichetta ?
D: Paga l’etichetta, la registrazione nel RIB ed il
servizio di segnalazione e recupero in caso di
furto/smarrimento e successivo ritrovamento per tre anni
dalla data della registrazione.
C: E dopo i tre anni ?
D: Può rinnovare il servizio di protezione ed
identificazione per altri tre anni al prezzo di 5 €. Se non
lo rinnova, la bicicletta verrà mantenuta nel RIB ancora per
un anno, dopo di che verrà cancellata definitivamente. Se
viene recuperata la bici in assenza di rinnovo ma con la
bici ancora presente nel RIB, per il suo recupero il
proprietario, oltre agli altri costi, dovrà sostenere una
spesa di 50 €, che gli darà diritto anche al mantenimento
della registrazione per altri successivi 3 anni.
C: E’ possibile che qualcuno ritrovi la mia
bicicletta e la registri come sua acquistando una nuova
targa ?
D: Se la bici non è mai stata registrata prima nel
RIB, questo è possibile. Del resto, chi può affermare con
sicurezza la proprietà di una bicicletta se tale proprietà
non risulta da nessuna parte ?
E’ invece sufficiente che la bici sia registrata, per
impedire a chiunque di ri-registrarla con un’altra targa.
Infatti, una volta registrata, la bicicletta rimane di
proprietà del primo proprietario (fa testo la data di
registrazione) e solo questi può alienarla attraverso una
cessione.
C: Cosa significa alienarla attraverso una
cessione ?
D: il proprietario che intenda cedere la sua bici ad
un'altra persona, deve farne richiesta, sempre tramite sito
web o tramite numero verde, al RIB. Solo così la bici potrà
essere ri-assegnata ad un altro nuovo proprietario, con lo
stesso numero di targa, numero di telaio e foto, assieme ad
eventuali altre caratteristiche.
C: Come avviene il passaggio al nuovo proprietario
?
D: Una volta ceduta dal primo proprietario, il RIB
provvederà a liberare la bici in modo che il nuovo
proprietario, registrandosi, possa metterla a suo carico
(riattivazione), pagando solo 5 € , che gli garantiscono il
servizio di protezione ed identificazione per tre anni.
C: Dove si possono comprare il rinnovo e la
riattivazione ?
D: Presso il nostro negozio e consistono in una busta
contenente un codice da inserire durante la riattivazione,
fatta sul sito web o tramite numero verde.
C: Se colui a cui cedo la bici non vuole
registrarla, cosa deve fare ?
D: Assolutamente nulla, perché con la cessione viene
cancellata dal RIB e quindi non verrà più censita se non
seguirà una riattivazione.
C: E che ne è della targa se risulta ancora
presente sulla bici ?
D: Non serve assolutamente più a nulla, perché non
sarà più censita nel RIB.
C: Il proprietario, una volta avvisato del
ritrovamento, ha l’obbligo di ritirare la bicicletta ?
D: Non ha questo obbligo. Tuttavia la rinuncia, per
il RIB, equivale ad una cessione e quindi con 5 € il
ritrovatore può diventarne il nuovo proprietario.
C: Devo sempre portare come me il libretto quando
esco con la bici ?
D: Non è necessario. Tuttavia è consigliabile,
perché, come avviene in certe, città, le pattuglie della
polizia, carabinieri e vigili urbani possono fermare il
ciclista ed, in mancanza del libretto, possono attivare dei
controlli e verifiche sulla proprietà, facendo perdere
inutilmente del tempo. Non solo. Ma se vi viene rubata la
bici, il libretto, che contiene tutti i dati, vi risulterà
utilissimo per effettuare la denuncia agli organi competenti
e per attivare la segnalazione al RIB. Se non avete con voi
il libretto, diventa tutto più difficile in quanto per
dimostrane la proprietà dovete accedere al sito web o
chiamare il numero verde del RIB, che però, come prima cosa,
vi chiede il numero di targa, che dovrete quantomeno aver
segnato da qualche parte o ricordarlo a memoria, se la bici
vi è stata appena rubata.
C: Quali altri vantaggi mi può offrire la
registrazione ?
D: Un ulteriore vantaggio è legato alla facilità con
cui si può cedere o permutare la propria bici. Infatti
l’immediato e sicuro accertamento della proprietà dato dalla
registrazione nel RIB, vi consente di cedere o permutare la
bicicletta senza che il compratore possa avere dubbi sulla
provenienza della bici stessa. Basta una telefonata al call
center ed il RIB informa chiunque sullo stato della bici:
rubata/smarrita o registrata. E se risulta rubata/smarrita,
state certi che nessuno ve la comprerà o permuterà. In
questo modo è possibile anche creare un mercato dell’usato
per così dire “sicuro”, che metta al riparo il compratore
dal reato di ricettazione, che, commesso on modo consapevole
od inconsapevole, rappresenta sempre una brutta grana.
C: Se però quando compro una bici nuova, non la
targo, ma tengo lo scontrino e ci scrivo anche il numero di
telaio, il ladro che mi dovesse rubare la bici non potrebbe
mai diventare il nuovo proprietario semplicemente targando
la bicicletta !
D: Purtroppo non è così. Finché non viene targata, la
bicicletta è un oggetto anonimo per definizione.
C: Ma lo scontrino ed il numero di telaio sono una
prova certa di proprietà ?
D: No, perché Lei potrebbe aver venduto la bicicletta
ad una persona che poi l’ha rivenduta a sua volta ad
un’altra, e così via. E stia certo che il ladro di cui sopra
affermerà che le cose si sono svolte proprio in tal modo. E,
molto probabilmente, Lei non lo scoprirà nemmeno. Infatti
chi può sapere che lei ha lo scontrino con segnato il numero
di telaio ? Gli organi di sicurezza, polizia, vigilanza od
il privato cittadino che ritrovano la sua bici,
contatteranno il proprietario registrato nel RIB, cioè il
ladro…
Se non ha mai targato la bici, non ha speranza.
C: Quindi la bicicletta nuova va targata
immediatamente ?
D: E’ proprio così. Solo con il censimento nel RIB,
la sua bicicletta viene associata a Lei in maniera certa.
Attenzione però: la bici gliela possono rubare comunque.
Tuttavia se viene ritrovata Lei sarà il primo ed il solo a
saperlo e pertanto potrà recuperarla rapidamente.
C: E la bicicletta usata ? Mi conviene registrarla
?
D: A prima vista sembrerebbe dipendere dal valore
oggettivo ed affettivo della bici stessa. Ma non così.
Consideri solo che, se rubata e ritrovata, potrà recuperala
gratuitamente o pagando solo 20 €. E comunque potrà sempre
rinunciare al recupero, non pagando nulla. Pertanto, non
esistono buoni motivi o ragioni per non registrarla.
C: Ma con la scusa del premio, non è che si crea
un incentivo a rubare la bicicletta ?
D: Normalmente il ladro realizza di più vendendo la
bici al mercato nero. Inoltre il registro RIB ha in atto una
costante verifica delle frequenze di ritrovamento da parte
di ciascun ritrovatore. Oltre una certa frequenza nei
ritrovamenti, il ritrovatore si approssima al ladro e quindi
viene segnalato agli organi di pubblica sicurezza, polizia e
vigilanza.
C: Quando compro una bicicletta nuova, oltre a
registrarla, devo anche conservare lo scontrino di acquisto
?
D: Conviene conservare lo scontrino, inserendolo nel
libretto stesso. Vale per la garanzia, ma potrebbe valere,
in rarissimi casi, anche come ulteriore sistema di
identificazione e determinazione della proprietà.
